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COSTI E ONERI PER IMPORTAZIONE AUTO

Ultimo Aggiornamento: 10/04/2008 20:38
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BMW 525 D touring "Ermy Car"
03/04/2008 14:27
 
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CHIUNQUE ABBIA INFORMAZIONI ...
Ragazzi qualcuno di voi è al corrente dei costi di importazione reimmatricolazione e tutto quello che riguarda l'argomento ?
Se qualcuno ha notizie in merito su i vari paesi europei e non.... li posti pure
Grazie [SM=g1502120]
ermy
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BMW //M3 e46
03/04/2008 22:29
 
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beh io su questa cosa ci sono dentro fino al collo ma non vi voglio dire nulla di più, anzi vi ho già detto troppo, se tutto sarà ok allora sarò lieto di farvi questa sorpresa!

tornando a noi i passi in breve sono i seguenti:

- si trova l'auto dei nostri sogni (in germania tanto per cambiare) e ci si accorda col proprietario.

- ci si affida ad una agenzia specializzata, la migliore e la più grande a livello europeo al momento credo sia la "shipping-globalcompany"

- ci si registra presso di loro on-line al loro sito:
www.shipping-globalcompany.eu/

- a questo punto il venditore porta la sua auto nel punto agenzia più vicino a lui, indicando il destinatario (cioè noi che ci siamo appena registrati)

- l'agenzia controlla i documenti dell'auto con un controllo incrociato con le FF/OO (antiricettazione etc...)

- a questo punto il destinatario (noi) viene contattato, ci dicono che l'auto c'è l'hanno in carico loro, è in regola coi documenti ed è pronta per la spedizione.

- a questo punto si paga la spedizione (dagli 800 ai 1200 euro in base all'auto)

- la bisarca parte e te la portano dirett a casa tua, si ha la possibilità di vedere ed eventualmente provare l'auto.

- ora si hanno due possibilità:

- se l'auto non ti piace la rispediscono al mittente a
costo zero

- se l'auto ti piace allora paghi direttamente all'agenzia
che poi darà i soldi al venditore

- bene, ora avete l'auto dei vostri sogni, ma non potete ancora usarla! la targa tedesca è stata rottamata e l'auto è da immatricolare! ci sono agenzie italiante che si occupano loro di questo, per chi volesse fare tutto da solo:

- con la carta di circolazione crucca, l'attestato di vendita ed il certificato dell'agenzia e qualche altra cartaccia si va al pra e si immatricola l'auto (come si fa con le auto nuove!)

- quando finalmente ariverà il libretto si potrà andare a fare l'assicurazione e... buon divertimento!!



questo a grandi linee...ma su queste cosa la P.A. italiana se la prende proprio con comodo e rompe le biglie su tutto...buona fortuna quindi!!

SIAMO NATI INSIEME, CRESCEREMO INSIEME E...NON MORIREMO MAI!!! ...tiè!! BMWfever for ever!!!
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BMW //M3 e46
03/04/2008 22:31
 
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ah, per i costi sono gli 800-1200 euro dell'agenzia di spedizione, più il costo di una normale immatricolazione (non ho idea di quanto sia in quanto mai comprato auto nuove) penso intorno ai 200-500 euro

nella peggiore delle ipotesi quindi con 1700 euro ce la si cava in tutto l'ambaradam!

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BMW 525 D touring "Ermy Car"
03/04/2008 22:46
 
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Grazie Polo per le dritte!!!! ma per l'iva e eventuali altre spese??? [SM=g1504381]
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BMW //M3 e46
03/04/2008 22:53
 
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Re:
quasar530, 03/04/2008 22.46:

Grazie Polo per le dritte!!!! ma per l'iva e eventuali altre spese??? [SM=g1504381]




altre spese non ce ne dovrebbero essere se è tutto in regola! ...per l'iva purtroppo non ti sò rispondere, a questo punto non ci sono ancora arrivato!

forse la paghi tu nel momento che l'agnezia di trasporto ti dà la fattura! ...credo però!

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e36 318is coupè - la patata nera-
04/04/2008 22:18
 
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Re:
Mr Compact, 03/04/2008 22.31:

ah, per i costi sono gli 800-1200 euro dell'agenzia di spedizione, più il costo di una normale immatricolazione (non ho idea di quanto sia in quanto mai comprato auto nuove) penso intorno ai 200-500 euro

nella peggiore delle ipotesi quindi con 1700 euro ce la si cava in tutto l'ambaradam!




ok tutto, ma 1200 riferiti al viaggio dalla grucchia pero!
dall'america sono riusciti a chiedermi anche 8.000€, più lo sdoganamento, una strana iva che l'italia calcola su prezzo forfettizio del tuo acquisto(quindi se tu non l'hai pagata, loro sono capaci di matterti l'iva chessò, su 10.000€)il trasporto in germania per le eventuali omologazioni che altrimenti in italia non passerebbero, il ritorno qui e per finire l'immatricolazione.
fatto sta che per 400$ di macchina alla fine spendevo ca. 30.000€ [SM=g1502132]

LA PAZIENZA NON E' MAI TROPPA---PAROLE SAGGE
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BMW //M3 e46
05/04/2008 18:20
 
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dall'america direi che incidono non poco due fatti:

- non è un paese UE...quindi tasse varie di dogana e omologazione etc...auguri!

- il trasporto...in europa la caricano su un treno e con un migliaio di euro te la portano dove vuoi...dall'america la devono traghettare e poi bisarcare fino a casa tua!

parlando di bmw il miglior posto per comprarle e la "tedeschia!"

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330 CI cabrio e 320 D touring
05/04/2008 19:42
 
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L'iva per un' auto comprata dentro l'UE va pagata solo se l'auto ha MENO di 6000km o meno di 6 mesi. Se l'auto non ha una di queste due caratteristiche l'iva decade perchè l'auto diventa legalmente "usata".

Per l'america:

Dal forum di cruisinlife:
Importare una vettura dagli stati uniti non è proprio una passeggiata.
Se la tua idea è acquistare una vettura classica, alcuni ostacoli puoi evitarli,per quanto riguarda i veicoli recenti ci sono delle rogne in piu'(frecce rosse invece che gialle,vetri senza omologazione cee etc..)
La mia Malibu l'ho importata da L.A. ed il percosso che ho seguito e il seguente:
Ovviamente, una volta scelta una vettura che soddisfi le tue necessita', devi preoccuparti del trasporto.
Spesso se acquisti una vettura da concessionari,sono loro che svolgono le pratiche per la spedizione dell'auto altrimenti puoi farlo anche con i trasportatori italiani che effettuano trasporti internazionali. Il costo del trasporto va sempre ovviamente verificato prima.
Il venditore deve preoccuparsi di farti avere tutti i documenti necessari per l'esportazione del veicolo.
Una cosa importantissima è il certificato di titolo (Certificate of title).
Questo documento deve essere assolutamente autenticato dagli stati uniti con un timbro chiamato "APOSTILLE".Se il certificato di titolo non puo' avere questa apostille,non prendere nessuna macchina perche' avresti grossissimi problemi per il collaudo ed l'immatricolazione una volta alla motorizzazione.
Una volta arrivata in Italia,la vettura è soggetta a sdoganamento e dazio portuale.Il tutto equivale a circa il 30% del valore dichiarato della vettura piu' il trasporto.
Se si tratta di una vettura classica con minimo 20 anni, devi ottenere dall'ASI la scheda tecnica dell'auto che la esonera dall'istallazione dei dispositivi di sicurezza e di anti inquinamento,devi far tradurre in tribunale i documenti, ed installare comunque degli indicatori di direzione arancioni.
Anche le misure dei cerchi e copertoni verranno controllati.
Poiche' le vetture americane non hanno il numero di telaio punzonato sullo chassis, la motorizzazione dovra' provvedere alla punzonatura,o in luogo o in una officina autorizzata dalla motorizzazione stessa e la punzonatura verra' effettuata da un tecnico preposto.

Questo iter puoi eseguirlo da solo o tramite agenzia pratiche auto.
Pero' ti consiglio di vagliare bene le agenzie perche' mi è capitato di sentire prezzi allucinanti tipo 1000/1500 euro per la pratica.Io ne ho spesi solo 450 con un agenzia di Latina (la mia citta').
Percio' in motorizzazione dovrai consegnare i seguenti documenti:
1) Certificato di titolo con apostille
2) Bolla doganale
3) Una fattura di vendita
4) La traduzione dei documenti effettuata dal tribunale
5) Il Bill of sale (bolla di accompagno che segue la macchina durante il viaggio in nave e che ti rilasciano con la bolla doganale)
6) La scheda tecnica rilasciata dall'ASI.

Per ricevere la scheda tecnica devi essere per forza socio ASI (Le tariffe puoi trovarle al sito www.asifed.it/.

Spero di essermi ricordato tutto, se ti occorrono chiarimenti chiedimi pure.

Ciaooo
§kinny


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BMW //M3 e46
05/04/2008 21:43
 
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ottimo key!!! [SM=g1502046] [SM=g1502047] [SM=g1512187] [SM=g1512187]

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320Cd
06/04/2008 00:23
 
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Re:
[SM=g1533943] [SM=g1502047] key ottima delucidazione a parte il colore mi sono venuti gilooooccchi [SM=g1512191] per leggere il blu [SM=g1502121]
Poi esatto sulla U.E. se la compri usata niente iva se nuova ormai ci sono un sacco di conce d'importazione parallela [SM=g1533947] basta che ti documentino la carta d'iva assolta [SM=g1533942]

Occio però che vi documentino l'iva assolta perchè si rischia la confisca del libretto e la denucia per evasione fiscale [SM=g1502107] comunque conosco miei amici che hanno fatto ottimi affari in Tedeschia perchè le auto sono molto più accessoriate che in Italy risparmiando dai 5/6mila non son pochi!!
Anno solo dovuto cambiare la lingua al Navi [SM=g1502051] [SM=g1502090]

DIO SALVI LA BIRRA E LE BMW
P.S. L'invidia è come una palla e più ne racconti e più ne vengono a galla...Pirla
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GIA' DEFEZIONISTA FEDIFRAGO
06/04/2008 00:52
 
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Re:
key750, 05/04/2008 19.42:

L'iva per un' auto comprata dentro l'UE va pagata solo se l'auto ha MENO di 6000km o meno di 6 mesi. Se l'auto non ha una di queste due caratteristiche l'iva decade perchè l'auto diventa legalmente "usata".




ACHTUNG

Key, permettimi di puntualizzare su una congiunzione tuttavia fondamentale per la completezza della tua preziosa informazione che può essere inesatta. [SM=g1533949]
Mentre è valida la prima affermazione, è bene precisare e sottolineare che la seconda, invece, è viziata dalla congiunzione errata: ossia, non dev’essere “o” ma “e”. [SM=g1533947]

In pratica, la condizione necessaria affinché la macchina venga considerata “usata” e, quindi, non soggetta ad IVA, rientra rigorosamente nel binomio NON meno di 6000 Km e NON meno di 6 mesi. Cioè, non è sufficiente che abbia solo una delle due caratteristiche. [SM=g1512187]








Marchisè
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330 CI cabrio e 320 D touring
06/04/2008 02:25
 
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Re: Re:
Marchiseddu, 06/04/2008 0.52:



rigorosamente nel binomio NON meno di 6000 Km e NON meno di 6 mesi. Cioè, non è sufficiente che abbia solo una delle due caratteristiche. [SM=g1512187]





Scusa hai ragione [SM=g1512187]

Visto che ci sono aggiungo qualcosa di molto completo e chiaro sempre pescato dal web:

Immatricolazione dei veicoli provenienti dalla GERMANIA
Dove
Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Come

Domanda redatta su modello denominato TT2119, in distribuzione presso gli Uffici;

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Attestazione del versamento di € 7,80 sul c/c 9001;

Attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c 4028;

Attestazione del versamento sul c/c 121012 ( utilizzare esclusivamente il bollettino prestampato in distribuzione presso gli Uffici) di

€ 38,89 (Lire 75.300) per la targa di un autoveicolo

€ 38,50 (Lire 74.550) per la targa di un autoveicolo con targa quadra (fuoristrada auto d'epoca)

€ 18,67 (Lire 36.150) per la targa di un motoveicolo

€ 16,50 (Lire 31.950) per la targa di un rimorchio

Veicoli nuovi mai immatricolati
a. C.O.C. ORIGINALE ed eventuale fotocopia

Ø ( Se dal C.O.C. risulta il rilascio del FAHRZEUGBRIEF lo stesso deve essere allegato in originale con eventuale fotocopia e con la traduzione giurata )

Veicoli gia' immatricolati
b. FAHRZEUGBRIEF ORIGINALE e sua fotocopia integrale piu' la traduzione giurata ;

c. FAHRZEUGSCHEIN ORIGINALE e sua fotocopia più la traduzione giurata ;

d. TARGHE ORIGINALI ;

in sostituzione del FAHRZEUGSCHEIN e delle TARGHE si deve consegnare " ABMELDEBESCHENIGUNG FUR DEN FAHRZENGHALTER" in ORIGINALE con la traduzione giurata; sullo stesso si deve fare attenzione alle voci (HU) ed (AU) che devono essere compilate e non scadute, in tal caso si deve provvedere al collaudo

in sostituzione dell’ABMELDEBESCHENIGUNG si puo' presentare libretto internazionale (ZULASSUNGSCHEIN) e relativa targa oppure estratto meccanografico dell‘archivio veicoli. . In ogni caso deve essere rilevabile la data di scadenza del collaudo tecnico.

qualora gli originali dei documenti ai capoversi a) b) risultassero smarriti in loro sostituzione si deve presentare la DENUNCIA e i DUPLICATI dei DOCUMENTI SMARRITI emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato gli originali (circ. n. 133/85)

e. Scheda tecnica (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc … rilasciata TUV o DEKRA ed autenticato dal LAND ).

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi "nuovi", immatricolati o no, sono soggetti all'assolvimento dell'IVA.

I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano) prima di 6 mesi dall'immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo "nuovo" immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all'IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l'immatricolazione con la dizione "Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari";

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all'estero dal richiedente l'immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l'immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull'acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all'origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all'estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall'operatore che ha acquistato il veicolo all'estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all'estero, acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all'estero acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero. Il richiedente l'immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell'atto, superiore a 6000 km.

Nota Bene: qualora le targhe risultassero smarrite occorre la denuncia di smarrimento e dalla data della stessa devono trascorrere 15 giorni.


Meglio il giallino? [SM=g1533949]



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06/04/2008 15:23
 
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Re: Re: Re:
key750, 06/04/2008 2.25:



Scusa hai ragione [SM=g1512187]




Scusa...deghè? Fighiùrat! [SM=g1512187]






Allego Decreto Legge del 30/08/1993 n. 331

Art. 38 - Acquisti intracomunitari

1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni (n.d.r. Per il commercio di quotidiani, periodici, supporti integrativi e di libri v. D.M. 9 Aprile 1993; per il regime speciale dei beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, v. art.37, co.2, D.L. 23 Febbraio 1995, n.41) effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) (abrogata);

b) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;

d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg., e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciale o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’art. 8 bis, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell’art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per conto suo in altro stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta totalmente indetraibile a norma dell’art. 19, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato euro 8.263,31 e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino (1) per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso (2).

Note al Comma 6

(1) v. D.P.R. 10 Novembre 1997, n.442.

(2) v.art.1 e segg. D.P.R. 10 Novembre 1997, n.442.

7. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.



Tratto da:--->>> QUI <<<---








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08/04/2008 09:31
 
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ma secondo me alla fine i concessionari che trattano auto di importazione hanno delle agevolazioni rispetto a un privato ..o no?

sono la più brava e la più bella
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08/04/2008 12:30
 
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Re:
Gabry330CD, 08/04/2008 9.31:

ma secondo me alla fine i concessionari che trattano auto di importazione hanno delle agevolazioni rispetto a un privato ..o no?




Non agevolazioni ma.... raggiri fiscali e auto ex incidentate. (credimi [SM=g1533949] )


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09/04/2008 06:08
 
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Re: Re:
key750, 08/04/2008 12.30:




Non agevolazioni ma.... raggiri fiscali e auto ex incidentate. (credimi [SM=g1533949] )




vero vero!!!!! smontano alcune parti come portiere cofani gomme etc etc e passano la dogana come pezzi di ricambio!!!! poi riassemblano tutto di qua' e la macchina è nuova!!!!!
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09/04/2008 08:57
 
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Re: Re: Re:
quasar530, 09/04/2008 6.08:




vero vero!!!!! smontano alcune parti come portiere cofani gomme etc etc e passano la dogana come pezzi di ricambio!!!! poi riassemblano tutto di qua' e la macchina è nuova!!!!!




[SM=g1502089] addirittura [SM=g1512191]

sono la più brava e la più bella
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09/04/2008 18:25
 
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Re: Re: Re: Re:
Gabry330CD, 09/04/2008 8.57:




[SM=g1502089] addirittura [SM=g1512191]




anche peggio

LA PAZIENZA NON E' MAI TROPPA---PAROLE SAGGE
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09/04/2008 19:18
 
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Re: Re: Re: Re: Re:
PATONE86, 09/04/2008 18.25:




anche peggio




[SM=g1504793] [SM=g1504793] [SM=g1504793] fanno di quelle porcate che meta' sono sufficienti!!!!!
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BMW //M3 e46
10/04/2008 12:53
 
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infatti sulle auto d'importazione starei moooolto cauto! possono pure essere state incidentate etc...tanto da non poter essere vendute nel paese d'origine!

meglio è cercare direttamente l'auto da privati e condurre li la trattativa!

SIAMO NATI INSIEME, CRESCEREMO INSIEME E...NON MORIREMO MAI!!! ...tiè!! BMWfever for ever!!!
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